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Coronavirus: la nuova Direttiva per le P.A.


Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva 2/2020, avente ad oggetto “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle p.a. di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001”.

A seguito della normativa sopravvenuta, DPCM del 9 e 11 marzo 2020, il Ministero ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente sulle misure di contenimento del coronavirus, al fine di fornire nuovi indirizzi operativi alle P.A. per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le P.A., nell’ambito delle proprie competenze, dovranno:

  • Assicurare lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (ex. pagamento stipendi, attività logistiche per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna;
  • Limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività indifferibili, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale dirigenziale, aventi ruolo di coordinamento;
  • Laddove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, adottare strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione di periodi di congedo, banca delle ore, fruizione di ferire pregresse;
  • Limitare gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza;
  • Assicurare il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, anche utilizzando dispositivi informatici propri del dipendente, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete;
  • Garantire, in caso di svolgimento di servizi di mensa o che mettono a disposizione spazi comuni,  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e adottare apposite misure di turnazione al fine di evitare forme di assembramento di persone;
  • Garantire, con modalità telematiche o con modalità volte a limitare la presenza fisica negli uffici ex appuntamenti telefonici o assistenza virtuale, le attività indifferibili di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico; nei casi in cui ciò non fosse possibile, gli accesso dovranno essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata una frequente areazione dei locali, disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza fisica tra gli operatori pubblici e l’utenza;
  • Rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali soluzioni idroalcoliche, guanti, mascherine, salviette asciugamano monouso, curandone l’approvvigionamento e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che si trovano presso l’ente;
  • Esporre presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dall’Autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti istituzionali;
  • Limitare l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa sulla privacy;
  • Attivare procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti nei casi in cui i dipendenti dell’ente dovessero risultare positivi al virus;
  • Comunicare tempestivamente al dipartimento di Funzione Pubblica, a mezzo PEC, le misure poste in essere in attuazione delle misure prevista dalla Direttiva, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile.

Le P.A. potranno, nell’ambito delle proprie attività ritenute indifferibili, svolgere riunioni in modalità telematica o nei casi residuali mediante distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento fisico delle persone e forme di assembramento.

Le P.A. non potranno espletare procedure concorsuali, ad eccezione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono invece esclusi dal predetto divieto i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per la protezione civile, i quali dovranno svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o garantendo la distanza di sicurezza interpersonale.

Le P.A., nell’ambito delle proprie competenze, dovranno assicurare l’applicazione delle misure sopra indicate alle società in controllo pubblico e agli enti vigilati.

La presente Direttiva sostituisce integralmente la precedente Direttiva n. 1/2020 del Ministero per la P.A. e non si applica ai servizi pubblici essenziali e ai servizi per le emergenze coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.

Leggi la direttiva
Ministero Pubblica Amministrazione,direttiva_2_2020

 


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