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Nuovo decreto Coronavirus: cosa cambia per gli enti locali


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 64 dell’11 marzo 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.».

Il decreto, oltre a determinare quali esercizi possano proseguire la propria attività, pur nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza interpersonale, definisce alcune misure di rilievo per le pubbliche amministrazioni.

L’art. 1, co. 5 del decreto, pur non determinando un blocco totale sui trasporti locali, lascia la facoltà ai presidenti delle Regioni di disporre, mediante ordinanza ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d. l. 6/2020, la riduzione e l’eventuale soppressione dei servizi erogati dalle Aziende di Trasporto pubblico locale, anche non di linea, in relazione alle esigenze di contenimento dell’emergenza epidemiologica, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

All’art. 1, co. 6, il decreto dispone che le pubbliche amministrazioni assicurino lo svolgimento delle prestazioni lavorative ordinarie del proprio personale dipendente in forma agile, eventualmente in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della l. 81/2017, individuando al contempo le attività inderogabili da rendere con la presenza in servizio.

Le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 producono effetti dal 12 al 25 marzo 2020.

Dalla data di efficacia del presente decreto, ovvero dal 12 marzo 2020, i provvedimenti di cui al DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 ove incompatibili con le nuove misure disposte dal presente DPCM,  cessano di produrre effetti.

Le disposizioni previste dal presente DPCM si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti.

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DPCM 11 marzo 2020


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