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Trasparenza: le novità del Milleproroghe


E’ stato pubblicato in G.U. la legge 8/2020 di conversione legge di conversione del d.l. 162/2019, così detto “Milleproroghe”, concernente “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle p.a. nonché di innovazione tecnologica”.

Di seguito si riportano le principali novità in materia di trasparenza.

Art. 1, comma 7

Dispone che fino al 31 dicembre 2020, fino all’adozione degli atti che recepiscano quanto stabilito nella dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20/2019, alle p.a. che non pubblicano gli atti di nomina, i cv, i compensi corrisposti e rimborsi spese pagati con fondi pubblici, i dati relativi all’assunzione di altre cariche e incarichi ed i relativi compensi percepiti nonché le dichiarazioni dello situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e dei titolari di incarichi dirigenziali, ad esclusione dei titolari di incarichi dirigenziali statali (ex art. 19, commi 3 e 4 d.lgs. 165/2001), non si applicano le sanzioni disposte dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013, ovvero sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e del dirigente, decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato a carico del responsabile della mancata comunicazione, decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, elemento di valutazione negativa della performance individuale dei responsabili dirigenti ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio, nonché eventuali cause di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione.

Per i dirigenti, ivi inclusi quelli nominati discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, continua a trovare piena applicazione l’obbligo di pubblicazione dei dati inerenti l’atto di nomina, il cv, i compensi percepiti e la dichiarazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Con regolamento attuativo, che dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2020, saranno individuati i dati relativi ai titolari di incarichi politici, di vertice e dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, che le p.a., gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico e le associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica (ex art. 2 bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013) devono pubblicare, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati in relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell’incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all’art. 13, comma 3 del regolamento;

2) previsione che i dati possano essere oggetto anche di sola comunicazione all’amministrazione di appartenenza;

3) individuazione, anche in deroga all’obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali, dei dirigenti dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.

In sede di conversione sono stati aggiunti i seguenti commi 7 bis, 7 ter e 7 quater, i quali rispettivamente dispongono che:

  • le amministrazioni indicate al punto 3) sopra riportato possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati, in ragione dei motivi indicati;
  • Non è comunque consentita l’indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento;
  • Gli obblighi si applicano anche ai titolari delle commissione straordinaria che subentrano nella gestione degli enti in caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, previsti dall’articolo 144 dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione saranno definite da apposito regolamento.

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