Un sindaco ha chiesto un parere circa la fattibilità sotto il profilo contabile, ai sensi dell’art. 7, co. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, della ricollocazione delle nuove sedi nel territorio comunale del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 27/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 febbraio, hanno precisato che il quesito riguarda un caso concreto, nel quale è marginale l’applicazione della disciplina di contabilità pubblica. Pertanto, i magistrati non possono esprimere la propria funzione consultiva in merito a tali fattispecie. Per questi motivi, la richiesta di parere è stata dichiarata inammissibile.
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CC Sez. Controllo Veneto del. n. 27 – 20