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Nuova modalità di nomina dei revisori: i chiarimenti Min. Interno


Il Ministero dell’Interno ha fornito con due recenti pareri (30 gennaio  e 14 febbraio 2020), chiarimenti in merito alle nuove modalità di nomina del Presidente del collegio dei revisori degli enti locali, introdotte dall’art. 57 ter del d.l. 124/2019, convertito in legge 157/2019 ed entrate in vigore il 24 dicembre 2019.

Il Ministero ha risposto alle richieste di chiarimenti pervenute da alcune Prefetture.

E’ necessario ricordare che l’art. 57 ter del d.l. 124/2019 ha modificato l’art. 16 del d.l. 138/2011, prevedendo, in particolare, che:

  • la formazione dell’elenco dei revisori contabili estratti avvenga su base regionale e non più provinciale;
  • nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione contabile, spetta al consiglio comunale, provinciale, delle città metropolitane e alle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, l’elezione, a maggioranza assoluta dei membri, del componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente;
  • la scelta da parte dell’organo politico deve essere fatta tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui alm. Interno 23/2012, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento.

Inoltre, il Ministero dell’Interno ha chiarito le nuove disposizioni, in vigore dal 24 dicembre 2019, si applicano anche in caso di sostituzione del presidente di collegio già in carica.


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