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Sardegna, del. n. 8 – Indennità funzione amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla misura dell’indennità di funzione ex art. 82 del d. lgs. 267/2000 (TUEL) per l’Amministratore già lavoratore a tempo determinato, che non si trovi in regime di aspettativa non retribuita.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 8/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 febbraio, hanno chiarito che lo svolgimento dell’incarico di amministratore, sia a tempo pieno, che part time, per i dipendenti che non richiedano il collocamento in aspettativa non retribuita per lo svolgimento dell’incarico pubblico, e’ retribuito in base all’effettivo impegno temporale. Pertanto, il diritto all’indennità in misura piena puo’ essere riconosciuto esclusivamente all’amministratore che svolga l’incarico a tempo pieno, previo collocamento in aspettativa non retribuita. Lo svolgimento contestuale di un altro rapporto di servizio e la percezione del relativo trattamento stipendiale configurerebbero un’ingiustificata corresponsione di pubblici emolumenti, nonché una discriminazione tra l’amministratore in aspettativa non retribuita e l’amministratore/lavoratore a tempo determinato, con il primo che percepirebbe la sola indennità di funzione e il secondo che, oltre a questa, percepirebbe il trattamento stipendiale in misura piena.

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CC Sez. Controllo Sardegna del. n. 8 – 20


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