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Periodo di comporto: il chiarimento dell’ARAN


L’ARAN con l’orientamento applicativo CFL60/2019 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di periodo di comporto.

L’Agenzia ha precisato che le assenze per malattia per cause di servizio di un dipendente pubblico che venga assunto successivamente presso un’altra amministrazione, anche di diverso comparto tramite concorso o altro strumento selettivo previsto dalla normativa vigente, non possono essere computate presso il nuovo datore di lavoro, in quanto con l’estinzione del precedente rapporto di lavoro vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovano fondamento.

Pertanto, il periodo di comporto delle malattie per cause di servizio matureranno ex novo presso il nuovo datore di lavoro.

In caso di mobilità, quanto sopra esposto non trova applicazione, poiché con la mobilità non si ha una costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma soltanto una continuazione del precedente rapporto ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001. Pertanto, in tal caso il periodo di comporto delle malattie per cause di servizio, maturato presso il precedente datore di  lavoro, sarà computato presso il nuovo datore, che dovrà tenerne conto ai fini del rispetto dei limiti quantitativi stabili dal CCNL vigente.

L’Agenzia ha altresì precisato che il limite dei 18 mesi di malattia, usufruibile per causa di servizio non spetta sola una volta durante l’intero arco del rapporto lavorativo, poiché si tratta, ai sensi dell’art. 36, comma 1 del CCNL FL 21.05.2018,  di un meccanismo dinamico  che tiene conto di tutti  i periodi di assenza del dipendente nell’ultimo triennio.

Ai dipendenti, titolari di posizione organizzativa assenti per malattia, l’ARAN ha ribadito che in mancanza di apposita regolamentazione, spetta la retribuzione di posizione, oltre al mantenimento della titolarità della carica.

Infine, l’Agenzia ha ricordato che in caso di assenza per malattia riconosciuta per cause di servizio o infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica, e comunque non oltre i complessivi 36 mesi. Durante tale periodo di comporto, al dipendente spetterà l’intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, come determinato nella tabella 1, allegata al CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 6.7.1995.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 10, lett. a) del CCNL FL 21.05.2018, il trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia oltre all’intera retribuzione fissa mensile, spetteranno anche le indennità fisse e ricorrenti. Sono invece esclusi i compensi accessori; l’ARAN ha ritenuto la retribuzione di posizione rientrante nella nozione di indennità fissa e ricorrente, pertanto ai titolari di p.o. dovrà essere corrisposta in caso di assenza per malattia la suddetta retribuzione.

Leggi l’orientamento
Aran orientamento CFL 60 -19


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