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Sardegna, del. n. 6 –Aspettativa personale ex art. 110


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 110, comma 5, del d.lgs. 267/2000, in particolare se sussista il diritto all’aspettativa in favore del dipendente comunale interessato da un incarico a contratto conferito da altra amministrazione ai sensi dell’art. 110, comma 1 d.lgs. 267/2000, solo a seguito di valutazione datoriale circa la non compromissione degli interessi pubblici o se il collocamento in aspettativa è dovuto e immediato.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 6/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto i quesiti posti attengono ad una concreta fattispecie di gestione del rapporto di lavoro che risultano pertanto estranei alla materia della contabilità pubblica.

Secondo la Corte dei Conti, la richiesta di parere non attiene alla gestione finanziaria o patrimoniale dell’ente ma bensì alla sua gestione amministrativa, a cui è inibita la funzione consultiva della magistratura contabile al fine di evitare un’ingerenza nei processi decisionali dell’ente oltre che un’interferenza con eventuali attività della magistratura del lavoro.

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CC Sez. Controllo Sardegna del. n. 6 – 20


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