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Lombardia, del. n. 8 – Riconoscimento debiti fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto se sia ammissibile, successivamente al riconoscimento di un debito fuori bilancio, stipulare con la controparte un atto transattivo che comporti un concreto vantaggio economico per l’ente, a fronte della propria rinuncia alla presentazione dell’appello, avendo riportato una sentenza di condanna in primo grado.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 8/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto la richiesta non è afferente a problematiche di carattere generale riguardante l’interpretazione di una norma di contabilità pubblica ma bensì è volta ad ottenere un orientamento nonché un avvallo preventivo della Sezione sullo specifico atto transattivo, che l’Ente vorrebbe concludere per risolvere una fattispecie concreta.

I magistrati contabili hanno ricordato che non possono entrare nel merito di vicende concrete, relative all’adozione di atti gestionali di esclusiva competenza dell’ente, poiché vi sarebbe il rischio di condizionare l’attività amministrativa su cui la magistratura contabile è chiamata ad esercitare il controllo, e il rischio di interferire con le funzioni attribuite ad altra magistratura.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 8 – 20


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