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Liguria del. n. 16 –Mobilità personale ex IPAB


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di trasferire per mobilità volontaria, ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, il personale in servizio presso un’azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) ex IPAB, trasformata successivamente in fondazione di diritto privato, e se fosse possibile per tale personale ricorrere all’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro ex art. 26 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 14.09.2000.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 16/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto:

  • la funzione consultiva della Corte dei Conti non può riguardare comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della Corte dei Conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che la richiesta di parere possa prefigurare soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione;
  • la riammissione in servizio, disciplinata unicamente dall’art. art. 26 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 14.09.2000, è stata ritenuta dalla Corte dei Conti, Sez. Riunite, del. n. 56/2011, estranea all’ambito della contabilità pubblica e pertanto la magistratura contabile non può rendere pareri sull’interpretazione di norme di contratti collettivi nazionali poiché tale funzione è stata attribuita dal legislatore all’ARAN.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 16 – 20


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