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Esenzione imposta di bollo


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 21 del 5 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in merito ai casi di esenzione dall’imposta di bollo negli enti locali.

Nel caso di specie, l’Amministrazione istante aveva chiesto di confermare se sia corretto non applicare l’imposta di bollo sulla quietanza emesse dal tesoriere del comune, nel caso in cui vengano effettuati mandati di pagamento in contanti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, richiamando la normativa vigente ex Tabella B, allegata al d.p.r. 642/1972, che l’imposta di bollo non è dovuta per:

  • pagamenti/incassi di importo inferiore a 77, 47 euro, ai sensi della nota 2 in calce all’art. 13 della Tariffa, parte prima;
  • quietanze o ricevute apposte sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo, ai sensi della nota 2 in calce all’art. 13 della Tariffa, parte prima;
  • fatture e gli altri documenti indicati nell’art. 13 della Tariffa relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad IVA, ai sensi dell’art. 6;
  • quietanze relative a fatture esenti, soltanto quando siano state fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo, ai sensi dell’art. 13, nota 2b della Tariffa;
  • quietanze riferite a rapporti di lavoro subordinato (ad esempio rimborsi per trasferte degli amministratori e del personale, pagamenti di redditi da lavoro dipendente) ai sensi dell’art. 26;
  • versamenti di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, ai sensi dell’art. 7, comma 3;
  • quietanze di rimborso di fondi economali, se riconducibili nell’ambito dell’art. 15, comma 4;
  • quietanze di erogazione di sussidi o contributi assistenziali, ai sensi dell’art.8, comma 3;
  • reintroito di somme non riscosse dai creditori del Comune relative a contributi a scopo di sussidio, ai sensi dell’art. 27;
  • quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 5 comma 4, in quanto irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa, rientrando pertanto nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali;
  • quietanze di pagamento di indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 22, in quanto connessi e relativi alla procedura di espropriazione promossa dall’ente pubblico.

Leggi la risposta all’interpello
Agenzia delle Entrate, interpello n. 21-20

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