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Toscana, del. n. 16 – Incarichi extra istituzionali


Un Sindaco ha chiesto un parere su come procedere al fine di evitare il configurarsi del danno erariale derivante dal mancato riscontro sia da parte dell’ex dipendente che da parte degli altri datori di lavoro circa i compensi percepiti dal dipendente oramai licenziato per aver svolto incarichi senza la previa autorizzazione dell’ente ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 16/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto non viene richiesta alla Corte dei Conti l’interpretazione di norme a carattere generale, in modo che le indicazioni fornite dalla magistratura contabile indicate nel parere richiesto  possano risultare applicabili anche ad altre fattispecie analoghe al caso di specie evidenziato.

Il quesito posto risulta privo dei requisiti di astrattezza e generalità, apparendo evidente che la richiesta intende ottenere la risoluzione di una concreta vicenda, in essere presso l’ente, determinando un’ingerenza della magistratura contabile nella gestione, che al contrario è di competenza esclusiva dell’ente.

Per questi motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

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CC Sez. Controllo Toscana del. n. 16 – 20

 


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