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Lombardia, del. n. 1- Contributi anagrafe


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare il contributo erogato per il subentro nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (c.d. ANPR) per remunerare i dipendenti comunali che hanno effettuato tutte le operazioni propedeutiche al subentro e se tali incentivi possano considerarsi al di fuori dal tetto di spesa per il personale 2016 ai sensi dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 1/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto non finalizzata a comprendere il quadro normativo all’interno del quale assumere proprie scelte gestionali.

La Corte dei Conti ha ribadito che la funzione consultiva della presente Corte concerne l’interpretazione di norma di legge in materia di contabilità pubblica e non l’interpretazione di un atto amministrativo generale quale è invece l’avviso pubblicato dal Dipartimento di Funzione Pubblica del 4 dicembre 2017, avente ad oggetto l’erogazione del contributo per il subentro nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, e alla rispondenza della domanda presentata dall’ente ai requisiti fissati dal bando stesso e al conseguente procedimento che si instaura con l’eventuale presentazione della domanda di contributo.

Per tal motivo, la richiesta è di parere è inammissibile.

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CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 1 – 20


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