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Veneto, del. n. 5 – IPAB e emolumenti amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità agli amministratori delle IPAB delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012, come modificato dal d.l. 90/2014.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 5/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile:

  • sotto il profilo soggettivo, in quanto la richiesta seppur presentata da un soggetto istituzionalmente legittimato è posta nell’interesse di un altro ente (Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 4/2014). Nel caso di specie, il quesito proposto non riguarda attività della p.a. ma quelle di un IPAB sulla quale l’ente locale non esercita alcuna attività di controllo;
  • sotto il profilo oggettivo, in quanto la funzione consultiva della Corte dei Conti ha ad oggetto la materia della contabilità pubblica e non una funzione di consulenza di portata generale.

La nozione di contabilità pubblica, non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria, comportando direttamente o indirettamente una spesa.

I magistrati contabili hanno ribadito che le richieste di parere devono essere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, pertanto sono da ritenersi inammissibili quelle richieste che concernono valutazioni su casi specifici o atti gestionali specifici da porre in essere, tali da determinare un’ingerenza della Corte nelle attività amministrative di esclusiva competenza dell’ente.

Per tali motivi la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 5 – 19


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