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Sicilia, del. n. 4 – Incarichi a contratto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’attribuzione di indennità ad personam integrativa rispetto ai limiti economici previsti dal CCNL Funzioni Locali, corrisposta a fronte della specificità richiesta, a una unità di personale con incarico a contratto ex art. 110 del d.lgs. 267/2000.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 4/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto volta ad ottenere una valutazione sulla legittimità dell’erogazione di uno specifico compenso aggiuntivo ad una unità di personale, in relazione ad un rapporto in essere.

Nel caso di specie, la richiesta di parere, ad avviso della magistratura contabile, risulta priva dei caratteri di generalità e astrattezza.

La Corte dei Conti ha ribadito che l’ambito della funzione consultiva esclude ogni possibilità di intervento della presente Corte nella concreta attività gestionale ed amministrativa di esclusiva competenza dell’ente, dovendosi ritenere inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, quale essere quella in esame.

Per tale motivo, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 4 – 19


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