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Trasparenza: le novità del Milleproroghe


Il d.l. 162/2019, recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, c.d. Milleproroghe, in attesa della conversione in legge (che dovrà avvenire entro il 28/02), contiene alcune novità in materia di trasparenza. 

L’art. 1, comma 7 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020, in attesa dell’adozione dei provvedimenti adeguativi alla sentenza della Corte Costituzionale 20/2019, alle p.a. non si applicano le misure  disposte dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013 in materia di responsabilità e sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza, modificate recentemente dalla legge di bilancio 160/2019.

Con regolamento attuativo, che dovrà essere adottato entro  il 31 dicembre 2020, saranno individuati i dati relativi ai titolari di incarichi politici, di vertice e dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, che le p.a., gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico e le associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica (ex art. 2 bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013) devono pubblicare, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n.33/2013, in relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale;

2) previsione che i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. 33/2013, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all’amministrazione di appartenenza;

3) individuazione dei dirigenti dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’articolo 14 del d.lgs. 33/2013, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.


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