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Piemonte, del. n. 176 – Incarichi esterni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per un dipendente dell’ente, assunto a tempo parziale al 50%, di svolgere attività libero professionali con altre p.a. a titolo oneroso.

I magistrati contabili della Piemonte, con la deliberazione 176/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 gennaio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto la funzione consultiva della Corte dei Conti ha ad oggetto la materia della contabilità pubblica ed è esclusa qualsiasi possibilità di intervento della predetta Corte nella concreta attività amministrativa gestionale di competenza esclusiva degli enti.

Nel caso di specie, la Corte dei Conti ritiene che la richiesta abbia a oggetto l’interpretazione di norme relative al cumulo di impieghi e al conferimento di incarichi, ovvero materie diverse da quella della contabilità pubblica.

Inoltre, i magistrati contabili hanno ribadito che le richieste di parere devono essere volte a ottenere un esame, da un punto di vista astratto, e su temi di carattere generale, pertanto sono da ritenersi inammissibili quelle richieste che concernono valutazioni su casi specifici o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nelle attività amministrative di esclusiva competenza dell’ente.

Per tali motivi la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 176 – 19


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