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Calabria, del. n. 160 – Spese formazione apprendisti


Un dirigente generale regionale ha chiesto un parere in merito alle spese sostenute come contributo alla formazione degli apprendisti assunti mediante avviso pubblico.

I magistrati contabili della Calabria, con la deliberazione 160/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto non formulato dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente legittimato alla richiesta di parere, che sotto il profilo oggettivo, poiché l’attività consultiva della Corte non ricomprende alcuna possibilità di intervento nella concreta attività gestionale ed amministrativa degli enti, di esclusiva loro competenza.

La Corte dei conti ha ricordato che le richieste di parere devono possedere i requisiti di astrattezza e generalità ed essere riconducibili a norme di finanza pubblica di dubbia interpretazione e non devono implicare valutazioni di comportamenti amministrativi già compiuti o da compiere, poiché ciò condizionerebbe l’attività di controllo svolta dalla stessa Corte, che deve essere terza e neutrale nell’espletamento delle proprie funzioni.

Nel caso di specie, non viene posta alla magistratura contabile una questione interpretativa in merito a norme di contabilità pubblica ma bensì viene chiesto di legittimare l’operato dell’amministrazione o di indicare soluzioni a scelte operative discrezionali dell’ente di sua esclusiva pertinenza.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

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CC Sez. Controllo Calabria del. n. 160 – 19


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