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Umbria, del. n. 148 – IRAP compensi avvocatura


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione normativa relativa al pagamento dell’IRAP sui compensi professionali degli avvocati dell’ente.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 148/2019, hanno confermato che l’IRAP grava esclusivamente sull’ente pubblico datore di lavoro, in quanto posta passiva rientrante nel computo della spesa per il personale.

La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha ribadito che le p.a. sono tenute a tener conto dell’incidenza dell’IRAP, al fine di determinare lo stanziamento in un apposito fondo dal quale attingere per erogare i compensi professionali agli avvocati dell’ente.

Tuttavia, tale incidenza non si riflette direttamente sui compensi degli avvocati, bensì sui limiti finanziari che la p.a. è tenuta a rispettare al momento dello stanziamento di risorse proprie nell’apposito fondo all’uopo preposto.

I magistrati contabili hanno ribadito altresì che con apposito regolamento adottato dall’ente, la p.a. può determinare preventivamente i compensi spettanti agli avvocati interni, al fine di quantificare il relativo fondo in misura tale da assicurarsi le risorse necessarie al pagamento dell’IRAP, mediante eventuale riversamento, se previsto dal regolamento, al bilancio dell’ente delle risorse non utilizzate per il pagamento dei compensi professionali.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, l’IRAP è qualificabile come spesa per il personale e dunque interamente a carico del bilancio dell’ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. 148/19


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