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Sicilia, del. n. 174 – Stabilizzazioni personale precario


Un componente di una Commissione Straordinaria ha chiesto un parere in merito a se, nel caso di stabilizzazioni ex art. 22, comma 1 del d.lgs. 75/2017, sia consentito derogare al vincolo del concorso pubblico, limitatamente all’importo del contributo gravante sul bilancio regionale previsto dall’art. 22 comma 4 del predetto decreto.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 174/2019, hanno ribadito che le stabilizzazioni di lavoratori precari può avvenire in deroga al vincolo del concorso pubblico solo laddove il personale interessato sia stato ab origine assunto, seppure a tempo determinato, mediante procedura concorsuale (Corte Costituzionale, sentenza 5/2020; Corte Costituzionale, sentenza 277/2013; Corte di Giustizia Europea, Sez. III, sentenza del 26 novembre 2014).

Nel caso di specie, la L.R. della Sicilia 8/2018, dispone che il contributo finanziario regionale è finalizzato integralmente all’espletamento delle procedure di stabilizzazione, previste dal d.lgs. 75/2017 sia per i casi di assunzione diretta, che di assunzione mediante procedure concorsuali riservate.

La Corte dei Conti ha ribadito altresì che è esclusiva discrezionalità degli enti fare ricorso o meno alla procedura di stabilizzazione, in quanto trattasi di atti di amministrazione attiva, inerenti la gestione del personale, l’individuazione di tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in capo ai lavoratori da stabilizzare.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, le procedure di stabilizzazioni possono essere effettuate anche a chiamata diretta, purché il personale interessato sia stato al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro mediante procedura concorsuale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. 174/19


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