Un sindaco ha chiesto se puo’ essere considerato ente privo di personale con qualifica dirigenziale il Comune che abbia stipulato convenzioni con un altro Ente, per l’esercizio associato e coordinato di alcune funzioni, individuando tramite le medesime convenzioni il dirigente responsabile del servizio convenzionato, ovvero se il Comune debba liquidare i diritti di rogito in favore del Segretario comunale dell’Ente capofila, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 232/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 gennaio 2020, richiamando la pronuncia della Sezione Autonomie, del. 18/2018, hanno chiarito come, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, l’istituto della convenzione preveda una forma contrattuale di accordo tra le parti che non produce un soggetto autonomo rispetto ai contraenti, i quali mantengono la piena titolarità giuridica delle proprie funzioni.
Ciò implica che il Comune mantenga la qualificazione di ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale anche a seguito della stipula della convenzione, e debba perciò erogare in favore del Segretario comunale il provento annuale dei diritti di segreteria spettante al Comune ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge 734/1973, come sostituito dall’art. 10, comma 2, del d.l. 90/2014 convertita con modificazioni dalla legge 14/2014, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D, allegata alla legge 604/1962 e ss.mm.
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CC Sez. Controllo Veneto del. n. 232 – 19