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Umbria, del. n. 79 – Uffici di staff


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di estendere la durata dei contratti a tempo determinato per il personale adibito agli uffici di staff del Sindaco, ex art. 90 del d.lgs. 267/2000, oltre il termine di 36 mesi previsto dalla normativa vigente e, anche eventualmente, per più mandati quinquennali.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 79/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 novembre 2019, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché la questione si presenta estranea all’ambito della contabilità pubblica, oggetto della funzione consultiva della magistratura contabile, la quale non può risolversi in una generale attività consulenziale che finirebbe per determinare una co-amministrazione della Corte dei Conti rispetto a decisioni invece rimesse in via esclusiva alla competenza degli enti.

La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha precisato altresì che la richiesta di parere concerne profili di legittimità amministrativa per la scelta del collaboratore a cui attribuire un incarico di supporto al Sindaco, estranei dunque alla funzione consultiva della magistratura contabile, poiché non si ripercuotono né sulla gestione finanziaria e né sugli equilibri di bilancio dell’ente e non vertono su dubbi interpretativi di norme che disciplinano la finanza pubblica.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 79 – 19


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