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Lazio, del. n. 107 – Rimborso spese legali amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere sulla legittimità del rimborso delle spese legali sostenute da un ex amministratore locale per la difesa giudiziale, in relazione a una vertenza legata all’espletamento del proprio mandato.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 107/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre 2019, hanno giudicato la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo soggettivo, poiché pervenuta per conoscenza agli atti d’ufficio e mai effettivamente trasmessa dal Consiglio delle autonomie locali, destinatario diretto del quesito quale tramite per l’inoltro alla Sezione regionale di controllo. La Corte ha puntualizzato che la richiesta sarebbe stata giudicata inammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo la rimborsabilità delle spese legali attinente a un ambito normativo sostanziale, non sovrapponibile al perimetro della contabilità generale entro il quale le Sezioni regionali di controllo esercitano la funzione consultiva a esse attribuita. Nel caso in cui il rimborso delle spese legali incidesse sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, una richiesta di parere in merito potrebbe configurarsi ammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 107 – 19


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