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Emilia-Romagna, del. n. 77 – Corretta imputazione oneri attività socio-assistenziali


Il sindaco ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta imputazione degli oneri economici relativi al trasferimento disposto dal Giudice tutelare dei servizi di tutela dei minori dalla Asp, non più in condizione di esercitare le funzioni tutorie a favore dei minori ad essa in precedenza affidati, a favore di altri tutori. Il quesito posto è volto ad avere indicazione in merito a chi debbano essere imputate le spese inerenti alla gestione dei casi trasferiti, in particolare se tali spese siano da attribuire al Comune presso cui ha la residenza il nuovo tutore o meno.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 77/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 11 dicembre 2019, hanno chiarito che, stante l’inadempimento del Consiglio regionale di dare attuazione alla normativa regionale in materia di attività socio-assistenziale, che attribuisce al Consiglio il compito di stabilire le modalità di attribuzione degli oneri economici, nel caso in cui la persona assistita sia residente presso un comune diverso da quello in cui è erogato il servizio di assistenza, spetta ai giudici di merito stabilire di volta in volta la corretta imputazione delle spese.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 77 – 19


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