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Progressioni orizzontali, P.O., ferie e altri chiarimenti dell’ARAN


Progressioni orizzontali

L’attribuzione della progressione economica orizzontale può avere decorrenza dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto, in via definitiva, il contratto decentrato integrativo che prevede l’attivazione di tale istituto.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL69 del 20 dicembre 2019.

L’Aran ha ribadito quanto previsto dall’articolo 16 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 secondo cui l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo”.

Tale chiarimento risulta particolarmente rilevante per gli enti che spesso riescono a chiudere la contrattazione nel mese di dicembre, con conseguente slittamento all’anno successivo della conclusione del procedimento di assegnazione delle PEO.

L’articolo 16 del Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018 sembrava aver finalmente fatto chiarezza sulla questione che prevede espressamente la decorrenza dal 1 gennaio dell’anno in cui è sottoscritto il contratto decentrato che dispone le PEO, ma sul tema era intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, che nell’Allegato 1 alla Circolare 15/2019, aveva indicato che le PEO potevano essere riconosciute dal 1 gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria, senza aver rilievo la sottoscrizione del contratto decentrato.

L’Aran al contrario ha chiarito che l’articolo 16 del ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018 non può che essere interpretato in modo coerente con il dato testuale.

Pertanto, le PEO decorrono dal 1 gennaio dell’anno in cui è sottoscritto, in via definitiva, il contratto decentrato che ne disponga l’attivazione o in un momento successivo previsto espressamente nello stesso contratto decentrato, non rilevando la data di chiusura del procedimento di assegnazione e la data di approvazione delle graduatorie.

Posizioni organizzative – Dipendente titolare di P.O. utilizzato da altro ente

Per la quantificazione dell’indennità di risultato di un dipendente titolare di P.O. presso l’ente di appartenenza, utilizzato a tempo parziale e incaricato di altra P.O. presso altro ente o presso servizi in convenzione o presso una unione di comuni, la disciplina applicabile è soltanto quella contenuta nell’art. 15, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.

L’Aran ha infatti chiarito, nell’orientamento applicativo CFL59 del 20 dicembre 2019, che la disciplina dell’art. 14, comma 5, del CCNL del 22.1.2004,  nella parte relativa alla quantificazione della retribuzione di risultato,  nel caso  di incarico di P.O. conferito al medesimo dipendente presso l’ente di appartenenza e presso altro ente che lo utilizzi a tempo parziale o nell’ambito dei servizi in convenzione (da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione diposizione in godimento), non è più applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Ccnl. FL 21 maggio 2018.

L’art. 15, comma 4, del nuovo contratto, analogamente a quanto avviene per la retribuzione di risultato della dirigenza, è previsto solo che al finanziamento della retribuzione di risultato sia destinata una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O. previste dall’ordinamento dell’ente.

Gli enti definiscono, poi, autonomamente, in sede di contrattazione integrativa, i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle diverse posizioni organizzative, nell’ambito delle risorse a tal fine effettivamente disponibili.

A seguito di tale nuova regolamentazione, deve ritenersi integralmente e definitivamente disapplicata la precedente disciplina della retribuzione di risultato delle P.O. contenuta nell’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.

Posizioni organizzative – Compensi IMU e TARI

I compensi derivanti dagli accertamenti IMU e TARI possono essere erogati anche ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato ad essi spettanti.

L’Aran, nell’orientamento applicativo CFL65 del 20 dicembre 2019, ha chiarito che i compensi previsti dall’art. 1, comma 1091 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), derivanti dalle attività di accertamento IMU e TARI, possono essere erogati anche ai titolari di P.O. ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c) del Ccnl Funzioni Locali. Si tratta infatti di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni di legge ed espressamente finalizzate a specifici trattamenti economici accessori, secondo quantità e modalità ivi previste.

Progressioni verticali e ferie non godute

In caso di progressione verticale, le ferie maturate e non fruite nell’ambito del pregresso rapporto lavorativo non possono essere conservate.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL67 del 20 dicembre 2019.

L’Agenzia ha precisato che con la progressione verticale di un dipendente viene ad instaurarsi tra il dipendente e l’ente un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti rispetto a quello precedente, pertanto, le ferie maturate e non fruite nell’ambito del pregresso rapporto lavorativo non potranno essere fruite nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro.

Il trasferimento delle ferie maturate e non fruite con un precedente rapporto di lavoro è possibile soltanto in caso di mobilità, in quanto con tale istituto si ha la cessione del rapporto di lavoro da un ente a un altro, senza soluzione di continuità, e non la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

Pertanto, in caso di progressione verticale del dipendente, le ferie maturate e non fruite nel precedente rapporto di lavoro non possono essere mantenute.

Proventi al cds

Gli enti, con delibera della Giunta Comunale, possono determinare annualmente le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dalle violazioni al cds, nel rispetto di quanto previsto in materia dal d.lgs. 285/1992 e dal Ccnl Funzioni Locali 21.05.2018.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL58 del 20 dicembre 2019.

L’Agenzia ha ricordato che spetta sempre e solo agli enti individuare i possibili utilizzi delle risorse derivanti dalle violazioni al cds, tra quelli indicati dall’art. 208, commi 4 lett. c) e 5 del d.lgs. 285/1992, per le finalità indicate all’art. dall’art. 56 quater, comma 1, del Ccnl Funzioni Locali.

Particolari responsabilità dei messi notificatori

Il compenso per particolari responsabilità può essere erogato ai messi comunali solo se formalmente incaricati delle funzioni di ufficiale giudiziario.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL54 del 20 dicembre 2019.

L’Agenzia, richiamando quanto disposto dall’art. 70 quinquies, comma 2, del Ccnl Funzioni Locali, ha ricordato che può essere corrisposta l’indennità per particolari responsabilità, fino ad un importo massimo di 350 euro annui lordi, anche ai messi notificatori aventi funzioni di ufficiali giudiziari.

L’Aran ha precisato che tale indennità è erogabile soltanto in caso di conferimento formalizzato della funzione di ufficiale giudiziario al messo comunale; in caso di mancato conferimento, tale indennità non potrà essere riconosciuta.

Compensi ISTAT

I compensi ISTAT sono erogabili per lo svolgimento di indagini statistiche e attività di censimento svolte al di fuori dell’orario ordinario di lavoro.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL56 del 20 dicembre 2019.

L’Agenzia, richiamando quanto disposto dall’art. 70 ter, comma 1, del Ccnl Funzioni Locali, ha ricordato che i compensi ISTAT sono finalizzati a remunerare le prestazioni relative allo svolgimento di indagini statistiche periodiche e censimenti svolte al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.

 

Leggi gli orientamenti
Aran Clf n. 54, 56, 58, 59, 65, 67 e 69


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