La Tia2 è soggetta al pagamento dell’Iva, anzi no. La Cassazione ha cambiato ancora una volta idea sulla tariffa integrata ambientale, sostenendo che è un tributo e quindi non può essere assoggettata a Iva, contrariamente a quanto ha più volte affermato anche nell’anno in corso, con le ordinanze 15706 e 19295, la sezione tributaria della stessa Corte. Con l’ordinanza 23949 del 25 settembre 2019, invece, la terza sezione civile ha dato un giudizio diverso sulla qualificazione della Tia2 e ha chiesto l’intervento delle Sezioni unite affinché prendano posizione in maniera chiara, e si spera definitiva, su una questione molto importante per gli effetti che produce sulle tasche dei contribuenti soggetti al prelievo. La pronuncia delle Sezioni unite, inoltre, servirebbe a evitare contrasti tra gli stessi giudici di legittimità.
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Corte di cassazione, ordinanza 23949 del 25 settembre 2019
Prof. Avv. Sergio Trovato
Consulente di amministrazioni pubbliche e società private, Giornalista, Pubblicista, ex collaboratore de il Sole 24 ore, Consulente di “Italia Oggi” e “Milano Finanza”, Consulente scientifico “Leggi d’Italia”, Consulente ANCI, Consulente Legautonomie.