Il terreno destinato a attività estrattiva, adibito a cava di travertino debitamente autorizzata, non può essere considerato agricolo perché ha una destinazione industriale. Il terreno anche se finalizzato solo alla realizzazione di fabbricati strumentali, è soggetto al pagamento delle imposte locali come area edificabile, con un valore modesto, tenuto conto della sua destinazione a attività estrattiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 27558 del 28 ottobre 2019.
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Corte di cassazione, ordinanza 27558 del 28 ottobre 2019
Prof. Avv. Sergio Trovato
Consulente di amministrazioni pubbliche e società private, Giornalista, Pubblicista, ex collaboratore de il Sole 24 ore, Consulente di “Italia Oggi” e “Milano Finanza”, Consulente scientifico “Leggi d’Italia”, Consulente ANCI, Consulente Legautonomie.