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Assunzioni e Fondo dal 2020 cambia tutto


E’ stato raggiunto l’accordo sul testo del Decreto attuativo dell’art. 33 d.l. Crescita e pertanto dal 1 gennaio 2020 cambiano le regole in materia di vincoli assunzionali dei Comune e di limite al fondo incentivante.

Nella riunione della Conferenza Stato-Città dell’11 dicembre 2019 è stato infatti definito il contenuto del Decreto attuativo del comma 2 dell’articolo 33 del d.l. 34/2019, così detto Decreto Crescita.

Ricordiamo che il citato articolo 33, rubricato “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, ha ridisegnato completamente le regole in materia di limiti assunzionali e del fondo incentivante per i Comuni, demandando però a un Decreto attuativo la disciplina di dettaglio, che avrebbe dovuto essere adottato entro giugno 2019.

Pertanto, la norma era perfetta ma non produttiva di effetti.

Il Decreto in commento è finalizzato a individuare i valori soglia per ciascun Comune, differenziati per fascia demografica, relativi al rapporto tra spesa complessiva di tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’ente, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato in bilancio di previsione, nonché a individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni  che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Tali vincoli si applicano ai comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

I Comuni sono stati classificati in 9 fasce demografiche:

  • comuni con meno di 1.000 abitanti;
  • comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
  • comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
  • comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
  • comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
  • comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
  • comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
  • comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti;
  • comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

I valori soglia di massima spesa del personale, che devono essere rispettati dai Comuni in base alla fascia di classificazione sono i seguenti:

Fasce demografiche Valore soglia
a)         comuni con meno di 1.000 abitanti 29,5%
b)         comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 28,6%
e)         comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 27,6%
d)        comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 27,2%
e)         comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 26,9%
f)         comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 27,0%
g)         comuni da 60.000 a 249.999 abitanti 27,6%
h)        comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti 28,8%
i)          comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre 25,3%

Il Decreto definisce anche le seguenti percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio:

Comuni 2020 2021 2022 2023 2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti 23,0% 29,0% 33,0% 34,0% 35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 23,0% 29,0% 33,0% 34,0% 35,0%
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 20,0% 25,0% 28,0% 29,0% 30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 19,0% 24,0% 26,0% 27,0% 28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 17,0% 21,0% 24,0% 25,0% 26,0%
t) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 9,0% 16,0% 19,0% 21,0% 22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti 7,0% 12,0% 14,0% 15,0% 16,0%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab. 3,0% 6,0% 8,0% 9,0% 10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre 1,5% 3,0% 4,0% 4,5% 5,0%

Per il periodo 2020-2024, i comuni potranno utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella sopra indicata, fermo restando il limite del valore soglia per ciascun ente, quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

Infine il Decreto chiarisce che la maggior spesa derivante dalle assunzioni effettuate nel rispetto del valore soglia e dell’incremento annuale per il personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quater, della legge 296/2006.

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