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Emilia-Romagna, del. n. 68 – Diritti di rogito acquisti di piattaforma informatica


Un sindaco, con riferimento al d.l. 52/2012, recante «Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi», ha chiesto in primo luogo se la disapplicazione dal pagamento dei diritti di segreteria per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, effettuati in forma elettronica, possa avvenire anche per procedure aperte, stipulate con la forma della scrittura privata, quando esse siano gestite interamente su piattaforme informatiche; in secondo luogo, il sindaco ha chiesto se tale fattispecie possa configurare un danno erariale.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 68/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 novembre, hanno chiarito, in merito al primo quesito, come il predetto d.l. 52/2012 abbia legittimato, in presenza di un procedimento di gara interamente svolto per il tramite di piattaforme e strumenti di acquisto informatici, la non esigibilità dei diritti di segreteria.

In merito al secondo quesito, la Corte ha chiarito che trattandosi di una richiesta finalizzata all’esclusione di un potenziale danno all’erario, e non rispondendo perciò ai criteri di generalità e astrattezza, essa non attiene alla competenza delle Sezioni di controllo e non può perciò essere ritenuta ammissibile.

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CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 68 – 19


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