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Umbria, del. n. 75 – Spoil system partecipate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità dello spoil system, ovvero la revoca per giusta causa del C.d.A. di una società partecipata da più enti locali, a seguito della mutata maggioranza politica dell’ente socio di maggioranza.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 75/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre 2019, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo:

– soggettivo, per difetto di legittimazione formale diretta ed esclusiva alla Corte dei Conti, poiché la richiesta di parere è stata rivolta anche ad altri organi e non è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali alla suddetta Corte;

– oggettivo, in quanto la richiesta non è astratta e generica, ma verte su una specifica attività di gestione dell’ente, nella quale non può essere coinvolta la magistratura contabile, per ragioni di terzietà ed indipendenza del ruolo ricoperta da quest’ultima.

L’attività consultiva richiesta dall’ente, precisano i magistrati contabili nella deliberazione in commento, non può risolversi in una valutazione di legittimità di atti da assumere o già assunti dall’ente stesso, poiché verrebbe a configurarsi in tal caso un rischio di interferenza della Corte nelle scelte gestionali dell’ente richiedente il parere ed altresì un rischio di interferenza con altri organi giurisdizionali, con riguardo a giudizi già in atto o eventuali.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 75 – 19


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