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Marche, del. n. 126 – Rimborso spese di viaggio degli amministratori


Un sindaco ha formulato alcune richieste di parere in merito ai rimborsi spese a favore degli amministratori locali.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 126/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, richiamando la del. 38/2016 della Sezione Autonomie, hanno chiarito che il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori per recarsi dal proprio luogo di residenza al comune presso il quale esercitano il proprio mandato costituisce un onere finalizzato all’effettivo esercizio delle funzioni istituzionali, al quale non si applicano le limitazioni previste dall’art. 6 del d.l. 78/2010. Tale rimborso è ammesso solo laddove l’alternativa del trasporto pubblico non sussista o sia di difficile fruizione. Il rimborso può essere fissato al pari di un quinto del costo di benzina per ogni chilometro, come previsto dall’art. 77 bis, comma 13, del d.l. 112/2008.

La Corte dei conti ha inoltre chiarito che le spese di missione, sostenute dagli amministratori per le attività di carattere istituzionale, sono rimborsabili dall’amministrazione comunale laddove siano legate all’attività politico-istituzionale, essenziale e indefettibile dell’ente pubblico, tali da rendere indispensabile per l’amministratore lo spostamento dalla sede del comune.

Per quanto riguarda, infine, gli oneri di natura variabile connessi allo status di amministratore come contemplati dal Titolo III, parte IV del d.lgs. 267/2000, incluse dunque anche le spese di missione rispondenti ai criteri precedentemente specificati, sono soggetti a invarianza, come previsto dall’art. 1, comma 136 della legge 56/2014, a esclusione delle spese per l’indennità di funzione, come definite dall’art. 82 del d.lgs. 267/2000.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 126 – 19


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