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Lombardia, del. n. 414 – Indennità mancato preavviso è spesa di personale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare l’indennità di mancato preavviso, per la prematura scomparsa di un dipendente, quale onere straordinario di gestione e non onere retributivo rientrante nel tetto di spesa per il personale, trattandosi di spesa non derivante da scelte discrezionali dell’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 414/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno precisato che l’indennità sostitutiva di mancato preavviso è da ritenersi spesa di personale, in considerazione della sua natura retributiva e pertanto rientra nel computo del tetto di spesa per il personale (Corte dei Conti, Sez. Contr., Veneto, del. n. 296/2006; Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 16/2016).

La Corte dei Conti ha ritenuto che, a causa della prematura scomparsa del dipendente, da ritenersi evento straordinario, l’ente è costretto al pagamento di tale spesa compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e a tal fine potrà eventualmente anche utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato nel rendiconto consuntivo ai sensi dell’art. 187, lett.d), trattandosi di spesa corrente a carattere non permanente.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, l’indennità di mancato preavviso, anche se derivante da eventi straordinari non imputabili a scelte discrezionali dell’ente, avendo natura retributiva, è da ritenersi spesa di personale, rientrante dunque nel tetto di spesa per il personale imposto dalla normativa vigente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 414 – 19


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