Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare l’indennità di mancato preavviso, per la prematura scomparsa di un dipendente, quale onere straordinario di gestione e non onere retributivo rientrante nel tetto di spesa per il personale, trattandosi di spesa non derivante da scelte discrezionali dell’ente.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 414/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno precisato che l’indennità sostitutiva di mancato preavviso è da ritenersi spesa di personale, in considerazione della sua natura retributiva e pertanto rientra nel computo del tetto di spesa per il personale (Corte dei Conti, Sez. Contr., Veneto, del. n. 296/2006; Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 16/2016).
La Corte dei Conti ha ritenuto che, a causa della prematura scomparsa del dipendente, da ritenersi evento straordinario, l’ente è costretto al pagamento di tale spesa compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e a tal fine potrà eventualmente anche utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato nel rendiconto consuntivo ai sensi dell’art. 187, lett.d), trattandosi di spesa corrente a carattere non permanente.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, l’indennità di mancato preavviso, anche se derivante da eventi straordinari non imputabili a scelte discrezionali dell’ente, avendo natura retributiva, è da ritenersi spesa di personale, rientrante dunque nel tetto di spesa per il personale imposto dalla normativa vigente.
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CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 414 – 19