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Lombardia, del. n. 411 – Acquisto partecipazioni: parere inammissibile


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di acquisire quote societarie da parte di un’azienda speciale, interamente partecipata dall’Ente, per la realizzazione delle proprie finalità ed attività aziendali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 411/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché l’ente mirerebbe ad ottenere un avvallo preventivo degli atti gestionali specifici da adottare in concreto, che rientrerebbero nell’ambito della propria responsabilità e della responsabilità dell’azienda speciale.

La Corte dei Conti ha ribadito che la funzione consultiva della Corte non può intendersi consulenza generale (Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 5/2006 e 3/2014) e che le Sezioni di Controllo non possono pronunciarsi su questioni che implicano valutazioni su comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali da adottare o già adottati da parte dell’ente, realizzando in tale maniera una compartecipazione della Corte alle scelte discrezionali dell’Ente, facendo così venir meno la posizione di terzietà ed indipendenza della magistratura contabile (Corte dei Conti, Sez. Contr. Marche, del. 21/2012).

Nel caso di specie, l’Ente ha chiesto se l’azienda speciale possaprocedere all’acquisto di partecipazioni societarie per la realizzazione delle proprie finalità e attività, previa autorizzazione dell’Ente, come da previsione statutaria dell’Azienda, risultando così la richiesta di parere finalizzata ad avere un avvallo preventivo da parte della magistratura contabile degli attigestionali specifici da adottare.

Per tal motivo, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 411 – 19


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