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Lombardia, del. n. 406 – Utilizzo graduatorie: questione inammissibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di utilizzare la propria graduatoria derivante da una procedura concorsuale avviata nel 2018, la cui indizione però è avvenuta nel 2019, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 361 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre 2019, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto l’ente avrebbe richiesto l’interpretazione di una normativa attinente le modalità di reclutamento del personale che, secondo la Corte, non avrebbe riflessi nell’ambito della contabilità pubblica. Tale interpretazione è in contrasto con quanto disposto dalla Corte dei Conti, sez. contr. Liguria e Marche, rispettivamente, con le delibere 82/2019 e 41/2019.

La Corte dei Conti ha ribadito che il proprio ambito di intervento è “di carattere generale ma coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica, che si esplica esclusivamente su quesiti attinenti l’interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione sul territorio” e che “la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (Corte dei Conti, Sez. Riunite, del. 54/2010).

I magistrati contabili possono fornire pareri solo rispetto a questioni di carattere generale, considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbero un’ingerenza della Corte dei Conti nelle concrete attività degli enti locali e una compartecipazione all’azione amministrativa, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte stessa dalla Costituzione italiana.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 406 – 19


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