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Puglia, del. n. 101 –Anticipazioni di liquidità: inammissibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle anticipazioni di liquidità, a seguito della dichiarazione di dissesto dell’ente.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 101/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 novembre, hanno ribadito che l’ambito di intervento della Corte dei conti è “limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 5/2006) e che alla Corte dei Conti non è conferita una funzione di consulenza di portata generale, pertanto sono estranee all’ambito della funzione consultiva le situazioni in cui difettano “quei caratteri  – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in sede di controllo, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”, essendo ”riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell’ente” (Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 3/2014).

Sono quindi escluse le istanze riguardanti casi o atti gestionali specifici, per le quali si configurerebbe una violazione dei principi di terzietà e indipendenza della magistratura contabile.

Il quesito sottoposto all’esame si risolve, secondo i magistrati contabili, in una richiesta di consulenza in merito all’ambito concreto di azione amministrativa dell’Ente quale l’incapienza delle somme giacenti nel fondo cassa al 31 dicembre dell’anno precedente all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai fini della restituzione degli importi non spesi a titolo di anticipazione di liquidità, sebbene contabilizzate come vincolate, tali somme siano state utilizzate per effettuare altri pagamenti.

A tal proposito, i magistrati hanno richiamato la sentenza 669/2018 della Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, in cui è stato chiarito che laddove il denaro acquisito onerosamente non sia utilizzato e né tempestivamente restituito per la parziale estinzione dell’anticipazione di liquidità, la relativa spesa per interessi deve essere ritenuta inutile, dunque, dannosa per l’erario.

Pertanto, non potendo il quesito posto essere oggetto di attività consultiva da parte dei magistrati contabili, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 101 – 19


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