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L’intervento risanatore dello Stato in materia di sanità non viola la Costituzione


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 233 depositata il 13 novembre 2019, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimazione costituzionale del d. l. 35/2019, recante «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria», nella parte in cui ha conferito poteri straordinari al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario regionale.

Vale, a riguardo, il principio per cui lo Stato può agire, per mezzo di un intervento normativo straordinario, a sanzionare eventuali inadempimenti da parte di una Regione che abbia violato gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi di finanza pubblica, per orientare la spesa verso una maggiore efficienza e promuovere il riallineamento della gestione finanziaria della sanità locale rispetto agli standard operanti per la generalità delle Regioni, nell’esercizio delle funzioni di determinazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica riservate in via esclusiva allo Stato dall’art. 117 della Costituzione.

Come evidenziato dalla Consulta, l’esercizio del potere sostitutivo statale è altresì ammesso laddove sia volto a tutelare l’unità economica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, come stabilito dall’art. 120 Cost., nei limiti necessari ad evitare che, in una parte del territorio nazionale, gli utenti debbano sottostare a un regime di assistenza sanitaria inferiore, in termini di quantità e di qualità, agli standard di servizio minimi individuati dallo Stato.


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