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Contributi pubblici: il beneficiario è titolare di un interesse legittimo


Laddove la norma di previsione affidi alla p.a. la facoltà di erogazione di un contributo, colui che aspiri a beneficiare di tale finanziamento o sovvenzione è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante l’intera fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio ed è tutelabile d’innanzi al giudice amministrativo.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 28332 pubblicata il 5 novembre 2019.

Nel caso di specie, una Provincia aveva disposto, tramite deliberazione della Giunta, la concessione di un contributo straordinario per l’attuazione di un progetto nel settore dell’assistenza sociale.

I giudici di merito avevano chiarito che il beneficiario del contributo si fosse visto illegittimamente negato una parte dei contributi, alla cui erogazione l’Ente si era impegnato con la suddetta delibera, precisando che tali finanziamenti fossero dovuti per un intero triennio, rigettando così le contestazioni della Provincia, la quale aveva obiettato che il provvedimento non definiva l’impegno di spesa, né gli importi della contribuzione oltre il primo anno di erogazione.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso della Provincia, la Cassazione ha chiarito che, laddove venga emanato un provvedimento di erogazione di un contributo, la situazione giuridica soggettiva del destinatario del finanziamento è tutelabile d’innanzi al giudice ordinario qualora a tale provvedimento non sia stato dato seguito, per mera omissione o perché l’amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario per l’inadempimento di obblighi assunti in sede di erogazione.

La situazione soggettiva del destinatario della sovvenzione torna ad essere di interesse legittimo e, dunque, naturalmente destinata alla giurisdizione del giudice amministrativo, laddove la mancata erogazione del contributo, stabilita da specifico provvedimento attributivo, dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione che intenda annullare il provvedimento stesso, per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico, ma non per inadempienza del beneficiario.


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