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Toscana, del. n. 342 – Esternalizzazione di servizi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di concludere positivamente il procedimento amministrativo di affidamento del Servizio di Comunicazione Istituzionale mediante procedura di gara, ai sensi del d.lgs. 50/2016, giunta alla fase di approvazione della proposta di aggiudicazione.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 342/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 ottobre 2019, hanno ritenuto la richiesta inammissibile per la mancanza dei requisiti di generalità e astrattezza della richiesta.

La Corte dei Conti ha ricordato che dalla funzione consultiva della magistratura contabile è esclusa qualsiasi forma di co-gestione o co-amministrazione nelle vicende dell’ente; le richieste di parere, infatti, non possono riguardare quesiti che implicano valutazioni su comportamenti amministrativi ovvero atti gestionali da adottare o già adottati.

I magistrati contabili hanno altresì ricordato che la richiesta di parere non può configurarsi come una sorta di nulla osta per la conclusione di un contratto, ovvero una validazione ex post dell’operato dell’ente locale.

Non potendo i pareri rilasciati dalla Corte dei Conti porsi quali atti endo- procedimentali all’interno di concrete vicende gestionali in itinere e né essere utilizzati per asseverare, annullare o revocare provvedimenti  già adottati dagli organi competenti, per tal motivo la richiesta è stata dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Toscana del. n. 342 – 19


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