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Autonomie, del. n. 24 – Diritti di rogito


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 24/2019, pubblicata sul sito il 23 ottobre, hanno dichiarato inammissibile la questione di massima sollevata dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con la deliberazione 74/2019.

I magistrati contabili della Liguria avevano rimesso al Presidente della Corte dei Conti la questione di massima relativa a se le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali debbano o meno essere determinate al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, compresi anche quelli a carico degli enti (IRAP, contributi fiscali e previdenziali in particolare), oppure se gli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dell’emolumento debbano essere ripartiti tra ente e segretario comunale.

I magistrati contabili hanno ribadito che l’ambito di intervento della Corte dei conti è “limitato alla materia della contabilità pubblica, che non può investire qualsiasi attività degli enti che abbiano comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale, in quanto ciò rischierebbe di vanificare il limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti diventerebbero organi di consulenza generale degli enti locali” (Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 5/2006) e che “la richiesta di parere sia ammissibile quando attiene a questioni di competenza tipica della Corte dei Conti, apparendo riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio” (Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 3/2014).

La questione di massima sottoposta all’attenzione dei magistrati contabili,  attiene al diritto tributario, che deve essere posto in altra sede.

La questione, non presentando i caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la sede della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, potrà essere invece suscettibile di valutazione da parte della Procura della stessa Corte o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri forniti dai magistrati contabili possano prefigurare soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione, in quanto la funzione consultiva della Corte dei Conti non può in alcun modo interferire e né sovrapporsi a quella degli organi giudiziari.

Pertanto,  la questione di massima è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 24 – 19


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