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Procedura ristrette: l’invito al vecchio affidatario non impone la motivazione


Nel caso in cui la stazione appaltante abbia avviato una procedura d’appalto, previa manifestazione di interesse, invitando ogni soggetto in possesso dei requisiti che ne abbia fatto richiesta, non è necessario che siano motivato l’invito al vecchio affidatario.

Questo il chiarimento fornito dal Tar Bolzano, con la sentenza 263/2019, che ha fornito precisazioni diverse rispetto a un orientamento sostenuto da altra parte della giurisprudenza amministrativa (si veda Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza 376/2019).

Nel caso di specie, una società, collocatasi seconda nella graduatoria finale redatta all’esito della procedura indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione automezzi del servizio di giardinaggio, ha impugnato gli atti di gara, lamentando l’illegittimità dell’aggiudicazione in relazione all’omessa esclusione, dalla relativa procedura, dell’aggiudicataria in quanto gestore uscente presso la SA.

In particolare, la ricorrente lamentava l’illegittimità dell’affidamento per violazione del principio di rotazione (stabilito al citato art. 36, in relazione all’omessa esclusione dalla relativa procedura dell’aggiudicataria, in quanto gestore uscente presso la stazione appaltante del medesimo servizio di manutenzione), nonché per difetto di motivazione (rispetto alla scelta del contraente uscente).

Il Tar, nella sentenza in commento, ha ritenuto infondato il ricorso precisando che il principio di rotazione deve intendersi “non già nel senso (auspicato da parte ricorrente) di dover escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, bensì, soltanto, di non favorirlo, altrimenti risolvendosi esso in una causa di esclusione dalle gare, oltre che non codificata, in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza su cui è, invece, imperniato tutto il sistema degli appalti”.

Il Collegio a tale proposito, richiama anche l’orientamento espresso dall’Anac, nella deliberazione 206/2018, secondo la quale “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.

Quando infatti la stazione appaltante attui procedure che garantiscono la massima apertura al marcato (procedure aperte o manifestazioni di interesse), così che chiunque può candidarsi a presentare un’offerta, “ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo”.

Nel caso di specie, la stazione appaltante, stabilendo di invitare alla successiva procedura tutti gli operatori che avevano manifestato interesse nell’ambito dell’indagine esplorativa, ha garantito la massima concorrenza, pertanto, non può dirsi applicabile il principio di rotazione.

Quanto al difetto di omessa motivazione, il Tar ha chiarito che non sussiste alcun “onere motivazionale in relazione all’invito a partecipare alla procedura negoziata rivolto anche all’operatore “uscente” o in relazione all’aggiudicazione al medesimo della commessa. Un simile onere rileva infatti nel solo caso di deroga al principio di rotazione quando si tratti di procedura ristretta, non sussiste invece, in presenza di una procedura – come nel presente caso – aperta al mercato, rispetto alla quale il principio di rotazione non trova applicazione”.

Leggi la sentenza
Tar Sez. Autonoma Bolzano Sent. n. 263-2019


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