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Piemonte, del. n. 109 – Imposta pubblicità: inammissibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’identificazione della base imponibile dell’imposta comunale di pubblicità.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 109/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno ribadito che l’ambito della funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritto alle richieste di parere volte a ottenere un esame rispondente ai caratteri di generalità e astrattezza. Sono quindi escluse le istanze riguardanti casi o atti gestionali specifici, per le quali si configurerebbe una violazione dei principi di terzietà e indipendenza della magistratura contabile, nonché, nella fattispecie, estranee al perimetro della contabilità pubblica e afferenti piuttosto all’ambito del diritto tributario, esulanti perciò dall’ambito oggettivo suscettibile di costituire oggetto di parere da parte della Corte. Per questo motivo, la richiesta di parere è stata dichiarata inammissibile.

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CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 109 – 19


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