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Piemonte, del. n. 79 – Fondo incentivante


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare rispettato complessivamente il tetto di spesa del fondo per il personale dirigente e non, rispetto al tetto del fondo 2016, imposto dall’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, anziché considerare singoli tetti di spesa tra i diversi fondi.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 79/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 novembre, hanno ribadito che l’ambito di intervento della Corte dei conti è “incentrato sul sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, del. n. 54/2010).

Il quesito sottoposto all’esame, riguardante la possibilità di disporre, trasferendo risorse tra i fondi (per il personale senza qualifica dirigenziale e dei dirigenti), rispettando complessivamente la somma tra i fondi del 2016, ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, esula dalla funzione consultiva della Corte dei Conti, poiché l’interpretazione delle norme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN (Corte dei Conti, Sez. Riunite, del. 56/2011).

Pertanto, non potendo il quesito posto essere oggetto di attività consultiva da parte dei magistrati contabili, la richiesta di parere è stata dichiarata inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 79 – 19


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