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Piemonte, del. n. 73– Spese di rappresentanza per “giornalino”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità dei limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010 in caso di partecipazione a un progetto volto alla realizzazione di un periodico di informazione, contenente anche comunicazioni dell’ente.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 73/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre 2019, hanno ribadito quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sez. Riunite con la del. 50/2011, ovvero che le spese di rappresentanza possono essere sostenute nel limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009.

I magistrati hanno infatti precisato che anche le spese dirette a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici  da parte della collettività (cd. pubblicità istituzionale) è spesa di rappresentanza, quindi, sostenibile nei limiti di cui all’art. 6, comma 8, del d.l.78/2010.

La Corte dei Conti ha ricordato che le sole forme di pubblicità, che non rientrano in tale limite, sono quelle previste dalla legge come obbligatorie.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 73 – 19


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