Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare entrate in conto capitale, derivanti da oneri di urbanizzazione, per il finanziamento delle spese correnti ritenute obbligatorie.
I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 70/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre 2019, hanno ribadito che, dal 1° gennaio 2018, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati esclusivamente per specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, come prescritti dall’art. 1, comma 460, legge n. 232/2006 (Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, del. n. 163/2018).
La Corte dei Conti ha ricordato che il legislatore, differentemente da quanto prescritto per gli anni 2016 e 2017, ha ritenuto privilegiare, dal 2018, l’utilizzo delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, senza vincoli temporali.
Pertanto, i proventi da oneri di urbanizzazione possono essere vincolati a determinate categorie di spese, ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli specifici utilizzi imposti dall’art. 1, comma 460, legge n. 232/2006, ovvero per interventi manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, senza alcun vincolo temporale.
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CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 70 – 19