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Personale: permessi retribuiti per la partecipazione alle procedure di mobilità


Per la partecipazione ai colloqui o altre prove inerenti procedure di mobilità o comando, dipendente può utilizzare i permessi retribuiti per motivi personali disciplinati dall’articolo 32 del Ccnl. Funzioni Centrali, ma tale fattispecie è prevista anche nell’articolo 32 del Ccnl. Funzioni Locali.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran, con l’orientamento applicativo CFC29 del 2 settembre 2019.

L’articolo 32 del Ccnl. Funzioni Centrali (analogamente all’art. 32 del Ccnl. Comparto Funzioni Locali), consente al dipendente di poter richiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino a 18 ore di permessi retribuiti all’anno, per particolari motivi personali o familiari.

L’Aran ha chiarito infatti che i permessi retribuiti, disciplinati dall’art. 31, comma 1, lett. a) del Ccnl Funzioni Centrali, possono essere richiesti soltanto per la partecipazione a concorsi o esami e non altre tipologie di procedure.

Pertanto, nel caso in cui un dipendente abbia la necessità di assentarsi dal lavoro per lo svolgimento di un colloquio o di una prova d’idoneità per l’attivazione di un comando o di una mobilità, lo stesso potrà richiedere un permesso retribuito per motivi personali, ex art. 32 Ccnl Funzioni Centrali, e non un permesso retribuito per partecipazione a concorsi od esami, ex art. 31, comma 1, lett. a).

Leggi l’orientamento
Aran CFC29 del 2.9.2019

 


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