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Friuli, del. n. 21 – Vincoli assunzionali “regionali” nelle Regioni a Statuto speciale


Un sindaco ha richiesto se in caso di mancato recepimento legislativo da parte della Regione delle norme statali sui vincoli assunzionali, questi siano automaticamente applicabili.

I magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione 21/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 settembre 2019, hanno ritenuto che le norme statali, relative alle capacità assunzionali degli enti locali, non siano automaticamente applicabili alle Regioni a Statuto speciale, poiché potrebbero determinare pregiudizi agli equilibri finanziari degli enti locali territoriali.

I magistrati contabili hanno altresì chiarito che, sebbene le norme statali perseguano obiettivi di contenimento della spesa pubblica, non è detto che possano produrre gli stessi effetti positivi anche in ambito regionale.

Infatti, la Corte dei Conti ha precisato che spetta al legislatore regionale valutare i possibili effetti derivanti dall’applicazione di norme statali, in materia di spesa per il personale, alla luce delle diverse evoluzioni del costo del lavoro avute negli anni presso gli enti locali delle Regioni a Statuto speciale.

Secondo i magistrati contabili, la norma statale può essere automaticamente applicata soltanto quando estenda le capacità assunzionali. In caso contrario, dovrà applicarsi la vigente normativa regionale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 21 – 19


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