Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

La mancata sottoscrizione di un c.v. allegato all’offerta tecnica non è sanabile


La sottoscrizione dell’offerta tecnica, e degli elementi che la compongono, assume “valenza di assunzione di paternità e manifestazione di volontà di prendere parte alla specifica procedura” (oltre che a formalizzare i diversi impegni assunti in caso di aggiudicazione) e non può essere suscettibile di soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, che espressamente estromette, dal suo campo di applicazione, le offerte tecniche.

Questo il principio di diritto sancito dal Tar Lazio, con la sentenza 8849/2019, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta che aveva partecipato a una procedura per l’affidamento della manutenzione ordinaria programmata, assistenza tecnica, pronto intervento e presidio, nonché dei lavori di riparazione dei guasti degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, idrici e del gas, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La ricorrente, tra i vari motivi di impugnazione formulati, lamentava l’illegittimità dell’aggiudicazione per quanto atteneva alla valutazione di un c.v. allegato all’offerta tecnica e non sottoscritto dall’interessato.

Nel caso di specie, un ente pubblico aveva indetto una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione sopra indicato e aveva previsto negli atti di gara che nell’ambito dell’offerta tecnica doveva essere attestata la presenza in organico di un responsabile della manutenzione con specifiche competenze, indicate nel c.v., che doveva essere sottoscritto personalmente dall’interessato.

Nella procedura oggetto della sentenza in commento, il c.v. non era stato firmato, ma la commissione aveva comunque valutato tale elemento, che poi era risultato determinante per l’ottenimento del punteggio più alto e la SA aveva disposto l’aggiudicazione, impugnata dalla ditta seconda classificata.

Il Tar ha chiarito che la sottoscrizione del c.v. rappresenta un’assunzione di paternità e una specifica manifestazione di volontà di prendere parte alla procedura, pertanto, costituisce elemento determinante, la cui eventuale mancanza non è qualificabile come mera irregolarità formale, quindi, non sanabile con il soccorso istruttorio.

Il Tar ha infatti specificato come «l’omissione della firma dei partecipanti alla gara in una riunione temporanea costituenda su un elemento dell’offerta tecnica» – proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso – non può essere considerata «mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Dlgs n. 50/2016, essendo ciò anche coerente con il principio di par condicio tra i concorrenti, e senza che sia necessaria ai fini dell’esclusione una espressa previsione della legge di gara».

Per tali ragioni i giudici amministrativi hanno rigettato la difesa della ditta aggiudicataria, che sosteneva che «la Commissione di gara avrebbe dovuto qualificare la mancata sottoscrizione del c.v. del Responsabile della manutenzione come una irregolarità certamente sanabile […], con conseguente invito all’odierna controinteressata a provvedere alla regolarizzazione».

Il Tar ha precisato che nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, “non può non condividersi la giurisprudenza che precisa che (…) il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cfr. Cons. St., sez. III, 04.01.2019 n. 96)”.

Leggi la sentenza
Tar Lazio, Sent. n. 8849-2019


Richiedi informazioni