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Commissione gara: legittima la nomina anche in assenza di criteri di scelta predefiniti


La nomina della commissione di gara è legittima anche nel caso in cui la stazione appaltante (SA) non abbia predeterminato i criteri di nomina (come previsto dall’articolo 216, comma 12 del codice dei contratti), a condizione che nella procedura per l’individuazione dei componenti siano rispettati criteri oggettivi di trasparenza e competenza.

Questo il principio di diritto sancito dal Consiglio di Stato con la sentenza 4865/2019, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta che aveva partecipato a una procedura per l’affidamento di un servizio di assistenza, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultando seconda classificata e aveva impugnato l’affidamento disposto dalla SA, ritenendo, tra le altre, che la nomina della commissione era avvenuta in violazione del comma 12 dell’art. 216 del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui la commissione giudicatrice è nominata “dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

Il Tar in primo grado aveva confermato la correttezza dell’affidamento e della nomina della Commissione e la ricorrente aveva promosso appello di fronte al Consiglio di Stato.

La sentenza in commento riveste particolare importanza anche alla luce della sospensione dell’operatività dell’albo dei commissari, prevista fino al 31 dicembre 2020, disposta dalla legge di conversione del Decreto “Sblocca Cantieri” (d.l. 32/2019, convertito con legge 55/2019).

Le stazioni appaltanti, infatti, possono anche nominare esclusivamente commissari interni, purchè seguano regole di trasparenza e competenza.

Il comma 12 dell’art. 216, d.lgs. 50/2016 stabilisce che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

Nel caso di specie, una SA aveva nominato i membri della commissione di gara senza aver adottato previamente atti regolamentari contenenti criteri di competenza e trasparenza (articolo 216, comma 12).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che “sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante, l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole. Occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza”.

Nel caso di specie, pur mancando la predeterminazione dei criteri di nomina da parte della stazione appaltante, la nomina della commissione giudicatrice risulta legittima, in quanto i curricula dei singoli componenti e la formulazione, da parte di ciascuno di essi, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto, ne attestano la competenza.

Tale interpretazione è stata sostenuta anche dal Tar Abruzzo, con la sentenza 173/2019, mentre al contrario, il Tar Veneto, nella sentenza 297/2019, aveva sostenuto l’illegittimità del provvedimento di nomina della commissione disposto da una SA in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e di un proprio specifico contenuto motivazionale, ritenendo non sufficiente un generico riferimento ai requisiti di esperienza.

Leggi la sentenza
Consiglio di Stato Giur. III Sez. Sent. n. 4865-2019


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