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Legge 104/1992: Illegittimo il trasferimento del lavoratore che fruisce dei permessi


Il trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente è illegittimo qualora muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione.

Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21670 del 23 agosto 2019.

Nel caso di specie, era stato disposto nei confronti di una lavoratrice, che aveva diritto ai permessi previsti dalla legge 104/1992 per assistere con continuità un familiare disabile, lo spostamento definitivo dalla propria sede di lavoro a un’altra più distante dal luogo in cui il dipendente aveva dimora.

La dipendente aveva impugnato il trasferimento e la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di appello (Corte di Appello Ancora, sentenza 66/2016) con cui era stato ritenuto legittimo il trasferimento imposto alla lavoratrice, in riforma a quanto deciso dal Tribunale di prime cure.

I giudici della Suprema Corte hanno ribadito infatti che il divieto di trasferimento del lavoratore, che assiste con continuità un familiare disabile, come disposto dall’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, trova applicazione ogni qualvolta venga mutato definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione lavorativa, anche nell’ambito della stessa unità produttiva che può comprendere uffici dislocati in luoghi diversi (si veda anche Corte di Cassazione, sentenza 24015/2017).

Leggi la sentenza
Corte Suprema di Cassazione, Sent. n. 21670-2019


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