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Lazio, del. n. 83 – Spesa casa famiglia minori è spesa corrente non permanente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di poter coprire la spesa per il mantenimento di alcuni minori presso una casa famiglia, in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, tra le spese correnti sopravvenute a carattere non permanente, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. d), del TUEL, che possono essere coperte con l’avanzo libero di amministrazione.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 83/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 settembre 2019, hanno ritenuto utilizzabile l’avanzo libero di amministrazione dell’esercizio precedente per la copertura da parte dell’ente della spesa per il mantenimento dei minori presso la casa famiglia, ritenendo tali costi correnti, sopravvenuti, aventi carattere non permanente, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. d), del TUEL.

La Corte dei Conti ha precisato che è competenza dei Comuni svolgere l’attività di assistenza socio – sanitaria dei minorenni in stato di bisogno, anche a seguito di provvedimenti giudiziari, con attribuzione in particolare agli stesi enti locali delle correlate funzioni amministrative e dell’erogazione di servizi e di prestazioni economiche, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. c)  e 25 del D.P.R. 616/1977.

Secondo i magistrati contabili, tale competenza attribuita ai Comuni, anche dalla legge regionale del Lazio 14/1999, non implica necessariamente che la suddetta spesa sostenuta dall’Ente sia configurabile come permanente, poiché tale costo non è in alcun modo rimesso ad alcuna valutazione da parte dell’Ente, il quale è tenuto a sopportarla o a fronte di un ordine giudiziale, come nel caso di specie, o al ricorrere di un improvviso stato di necessità.

Neanche la continuità temporale del mantenimento della spesa, eventualmente disposta dal giudice fino alla maggiore età degli assistiti, può assumere connotato di permanenza, in quanto sono sempre possibili eventuali mutamenti di destinazione dei giovani bisognosi o eventuali e diverse evoluzioni dei percorsi assistenziali degli stessi.

Pertanto, la spesa per il mantenimento di minorenni in stato di bisogno, presso case –famiglia, a carico del Comune può essere ritenuta spesa corrente a carattere non permanente, ai sensi dell’art. dell’art. 187, comma 2, lett. d), del TUEL, e come tale può essere coperta dall’avanzo libero di amministrazione dell’esercizio precedente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 83 – 19


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